Nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, è possibile individuare una fase precontrattuale in cui il soggetto che mira all’aggiudicazione e la stazione appaltante assumono reciproci obblighi e doveri in termini di buona fede e correttezza.
Siffatta relazione basata sulla reciproca buona fede è autonoma rispetto alla fase amministrativa e non si esaurisce con l’aggiudicazione.
Rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie che vertono sulla suddetta fase prodromica precontrattuale (Cass. S.U. 17329/2021).