IL DANNO DA PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE POI ANNULLATO

IL DANNO DA PROVVEDIMENTO FAVOREVOLE POI ANNULLATO

Nel caso di danno derivante da provvedimento favorevole della Pubblica Amministrazione poi annullato, secondo la Cassazione la giurisdizione sul risarcimento è sempre del giudice ordinario, anche nelle materie di giurisdizione esclusiva, perché l’annullamento integrerebbe un comportamento lesivo di diritti
soggettivi non ricollegabile all’esercizio del potere amministrativo.

Secondo il Consiglio di Stato, invece, la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo in quanto dopo l’annullamento del provvedimento favorevole il privato tornerebbe titolare dell’interesse legittimo pretensivo nei confronti della
Pubblica Amministrazione in quanto investita del potere autoritativo.

Terza via consiste nel ravvisare nel danno da provvedimento amministrativo favorevole poi annullato la lesione di un diritto soggettivo da parte di un comportamento scorretto della Pubblica Amministrazione.

Siffatto comportamento sarebbe riconducibile, almeno in via indiretta o mediata, all’esercizio del potere amministrativo. Pertanto la giurisdizione sul risarcimento di siffatto danno
spetterebbe al giudice amministrativo soltanto nelle materie che rientrano nella giurisdizione esclusiva.